Il Revisore legale dei conti deve essere nominato obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni previste dall’Art.31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, di seguito riportate:
Quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità