Secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Codice del Terzo Settore:
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.