Secondo quanto previsto dall’articolo 15 del Codice del Terzo Settore, oltre alle scritture contabili e al registro dei volontari, gli enti del Terzo settore devono tenere i seguenti libri sociali:
Il libro degli associati o aderenti;
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
I primi due libri sono a cura dell’organo di amministrazione, il terzo è tenuto dall’organo cui si riferisce.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.
Diverse dai libri sociali sono le altre scritture obbligatorie, ossia:
il registro dei volontari, in cui sono iscritti tutti i volontari non occasionali;
le scritture contabili e relative al bilancio di esercizio;
nel caso degli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, il libro giornale e il libro degli inventari, nonché le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa;
il bilancio sociale, nel caso degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro.