Domande frequenti (FAQ)

 


Il bilancio di esercizio degli enti del Terzo settore (Ets) è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione (art. 13 del codice del Terzo settore). È prevista, poi, la possibilità che gli Ets con ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000 euro possano redigere un semplice rendiconto per cassa ( Mod.D). In entrambi i casi è obbligatorio utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2021, gli schemi di bilancio predisposti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 5 marzo 2020.

Il bilancio o il rendiconto economico sono depositati nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) entro il 30 giugno di ogni anno (art. 48, c. 3 del Cts).

ODV/APS coinvolte nella trasmigrazione che ottengono il perfezionamento dell'iscrizione al Runts nel corso del 2022 allora entro 90 giorni dall'iscrizione stessa depositano il bilancio 2021. Per gli anni successivi il bilancio deve essere depositato entro il 30 giugno di ogni anno.

Gli enti del Terzo settore che svolgono la loro attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono invece tenuti a redigere il bilancio di esercizio sulla base delle indicazioni previste dal codice civile per gli enti di tipo societario, e a depositarlo presso il registro delle imprese sempre entro il 30 giugno di ogni anno.

La previsione di una modulistica unitaria costituisce un contributo alla realizzazione della trasparenza, assicurando che i diversi enti utilizzino un linguaggio comune, comparabile fra le diverse realtà e con criteri di formazione analoghi.

Sempre entro il 30 giugno di ogni anno gli enti del Terzo settore non commerciali devono depositare al Runts anche i rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi effettuate nell’esercizio precedente (articoli 48, c. 3 e 87, c. 6 del Cts).

Gli Ets “con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro” hanno l’obbligo di redigere un bilancio sociale, che deve essere depositato nel Runts entro il 30 giugno di ogni anno e pubblicato nel sito internet dell’organizzazione (art. 14, c. 1 del Cts).

Per le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, pubblicazione e deposito del bilancio sociale è obbligatoria indipendentemente dal superamento dei limiti dimensionali menzionati in precedenza.

Le linee guida per la redazione del bilancio sociale sono state adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 4 luglio 2019, si applicano a partire dal 1° gennaio 2020 e costituiscono, ad oggi, il punto di riferimento per la sua compilazione. In esse si legge che la trasparenza è intesa come “accesso alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali e la predisposizione del bilancio e di strumenti di comunicazione volti a rendere visibili decisioni, attività e risultati”.

Il codice del Terzo settore prevede alcuni contenuti obbligatori del bilancio sociale: in particolare, il rispetto del parametro retributivo fra i lavoratori dipendenti (art. 16, c. 1) e l’esito del monitoraggio svolto dall’organo di controllo (art. 30, c. 7). Per i soli enti filantropici, invece, è previsto che il bilancio sociale debba contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche (art. 39).

Il mancato o incompleto deposito dei documenti appena menzionati comporta una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 2630 del codice civile) nei confronti degli amministratori dell’ente e una diffida ad adempiere, con cancellazione automatica dell’ente dal Runts in caso di inadempimento (art. 48, commi 4 e 5 del Cts).

È previsto che gli “enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui” sono tenuti a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, “gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati” (art. 14, c. 2 del Cts).

La nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 293 del 12 gennaio 2021 ha interpretato la disposizione in esame, la quale si presenta come uno strumento di trasparenza che, se da un lato accresce il patrimonio informativo sull’ente, dall’altro ha bisogno di un significativo apparato esplicativo al fine di non offrire, al terzo portatore di un qualche interesse, una immagine distorta dell’Ets interessato. Poiché la ratio della disposizione è quella di colpire fenomeni di elusione sostanziale dell’assenza di scopo di lucro indiretto (art. 8 del Cts) e di “moralizzare” la condotta degli amministratori e dei dirigenti del Terzo settore, è essenziale che, accanto all’elemento quantitativo, sia resa evidente la congruità dell’eventuale emolumento, compenso e corrispettivo attribuito all’amministratore, dirigente o associato.

A tutela del fondamentale principio di riservatezza, le informazioni sui compensi possono avvenire anche in forma anonima, ogni qualvolta sia possibile diffondere un’informativa valida per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria. Il Ministero, invece, ritiene correttamente del tutto insufficiente la pubblicazione di un dato aggregato, in quanto all’interno di esso potrebbero rinvenirsi posizioni differenziate che non verrebbero messe a fuoco da quanti fossero interessati all’informazione. Ugualmente, secondo la nota ministeriale, dovranno essere tenuti distinti gli importi dovuti a titolo di retribuzione, indennità particolare o rimborso spese, rientrando quindi anche questi ultimi nell’obbligo di pubblicazione.

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