Alcune indicazioni per gli enti che svolgono attività commerciali e quindi titolari di partita Iva dal primo gennaio 2026
Come noto, con il decreto-legge n. 84/2025 è stata stabilita la piena operatività delle norme fiscali del Terzo settore a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in scadenza al 31 dicembre 2025. Per gli enti del Terzo settore (Ets) con esercizio coincidente con l’anno solare, ciò significa a partire dal 1° gennaio 2026.
Salvo alcune questioni legate ad articoli della riforma che si configurano come aiuti di stato e che pertanto dovranno essere vagliati in seguito, entrano a pieno regime tutti gli altri articoli che fanno parte del titolo X del codice del Terzo Settore (Cts), titolo che disciplina il regime tributario applicabile agli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).
Tra le novità introdotte dalla nuova fiscalità in vigore, appare particolarmente importante e urgente trattare alcuni aspetti di metodo riguardanti le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) che possiedono partita Iva e adottano il regime forfetario previsto e disciplinato dall’art. 86 del Cts. Oggi abbiamo un quadro più completo su come adottare correttamente tale regime agevolato anche grazie alle indicazioni fornite dalla Circolare 1/E del 19 febbraio 2026 dedicata alla fiscalità del Terzo settore