L’obbligo vale per le organizzazioni che hanno ricevuto importi pari o superiori a 10mila euro. Nel conteggio è esclusa la quota del 5 per mille. L’obbligo scatta solo nel momento in cui gli enti menzionati (associazioni, fondazioni e Onlus da un lato, società dall’altro) abbiano ricevuto contributi pubblici per una cifra pari o superiore a 10mila euro: il riferimento è l’esercizio finanziario precedente cioè, per gli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. 

Le informazioni da pubblicare :
1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione)

2. denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);

3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);

4. data di incasso;

5. causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).

Le sanzioni previste:

Il controllo sull’adempimento dell’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici è in capo ai soggetti erogatori oppure all’Amministrazione Vigilante o competente per materia.

Come conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione è prevista, sia per associazioni/fondazioni/Onlus sia per le società, in prima battuta una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2mila Euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione. Se da tale contestazione passassero 90 giorni e l’organizzazione non avesse provveduto alla pubblicazione e al pagamento relativo, si avrà un’ulteriore sanzione cioè la restituzione integrale delle somme ricevute.

 

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