Il decreto legislativo n. 186 del 4 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre, è intervenuto su diversi ambiti rilevanti – Terzo settore, crisi d’impresa, sport e IVA – introducendo un insieme di misure che riguardano molteplici categorie di enti. Il provvedimento combina correzioni di carattere tecnico con interventi mirati a rendere più sostenibile l’adeguamento alla riforma fiscale per le organizzazioni che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La novità più significativa è il rinvio dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2036 del passaggio dalregimedi “esclusione” a quello di “esenzione”IVAper gli enti non commerciali di tipo associativo. Sebbene questo passaggio fosse fiscalmente neutro, avrebbe comportato rilevanti conseguenze sul piano amministrativo, in particolare l’obbligo di apertura della partita IVA per molti enti

Il provvedimento introduce inoltre una serie di ulteriori disposizioni di particolare rilievo per gli ETS, operative dal 1° gennaio 2026. In particolare:

  • Nuovo art. 79-bis del Codice del Terzo settore: in materia di imposte sui redditi, viene introdotta una disciplina specifica delle plusvalenze derivanti dal trasferimento di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale, conseguente al mutamento della qualifica fiscale dell’ente. È prevista la possibilità di optare per la sospensione della tassazione della plusvalenza fino a quando i beni restano destinati alle attività statutarie;

  • Regime forfetario per ODV e APS: la soglia di accesso al regime forfetario viene innalzata a 85.000 euro, mediante modifica sia del decreto-legge n. 146/2021 (che prevedeva il limite di 65.000 euro) sia dell’art. 86 del Codice del Terzo settore (dove la soglia era fissata a 130.000 euro);

  • Semplificazioni connesse al regime forfetario per ODV e APS : viene eliminato, dall’art. 86, comma 8, del Codice del Terzo settore, il riferimento agli obblighi di certificazione dei corrispettivi per gli enti che adottano il regime forfetario. Inoltre, il DPR n. 696/1996 sugli esoneri dall’obbligo di certificazione viene aggiornato estendendo tali esoneri, già previsti per le associazioni sportive dilettantistiche, anche alle ODV e alle APS che si avvalgono del regime di cui all’art. 86;

  • Allineamento del decreto IVA alla normativa sugli ETS : vengono sostituiti alcuni riferimenti alle “ONLUS” con quelli agli “enti del Terzo settore”, escludendo in taluni casi le imprese sociali costituite in forma societaria;

  • IVA al 5% per le imprese sociali: l’aliquota agevolata del 5%, prevista per le prestazioni indicate nella Tabella A, parte II-bis (tra cui, ad esempio, prestazioni di ricovero e cura, nonché prestazioni sociosanitarie e di assistenza domiciliare o ambulatoriale in favore di anziani e disabili), già applicabile alle cooperative sociali e ai loro consorzi, viene estesa anche alle imprese sociali costituite in forma societaria;

  • Detrazione IVA per gli enti non commerciali: viene stabilito che la detrazione dell’IVA sugli acquisti a uso “promiscuo” sia consentita esclusivamente per la quota riferibile all’attività economica. È inoltre introdotto l’obbligo di contabilità separata tra le attività soggette a IVA e quelle non soggette;

  • Sport dilettantistico: viene aggiornata la legge n. 398/1991, precisando che il riferimento è alle “associazioni e società sportive dilettantistiche” di cui al d.lgs. n. 36/2021 (escludendo, quindi, le altre tipologie di enti) e allineando il limite di ricavi commerciali per l’accesso al regime agevolato a 400.000 euro, soglia già prevista dalla legge n. 232/2016.

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